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‘Il paradosso Irpef, le nuove aliquote e l’effetto inflazione pesano sui redditi bassi’

12 Giugno 2025 | Corriere della Sera - Mario Sensini - Pag. 13

L’Ufficio Parlamentare di Bilancio promuove la linea di finanza pubblica ‘prudente e responsabile’ del governo, ma avverte che nel bilancio pubblico non c’è più spazio. E che ogni nuova esigenza, dal taglio delle tasse alla difesa, fino all’impatto di una nuova guerra commerciale sul Pil, dovrà essere finanziata con nuove misure di entrata o di spesa. Presentando ieri il Rapporto sulla politica di bilancio la presidente dell’Upb Lilia Cavallari ha detto: ‘Si apre una stagione di scelte impegnative che richiama la politica alla responsabilità di individuare le priorità su cui orientare le risorse’. L’effetto combinato dell’accorpamento delle aliquote Irpef e dell’inflazione sta mangiando una parte consistente di reddito agli operai e agli impiegati. Se il loro reddito aumenta in linea con l’inflazione il contribuente viene spinto verso scaglioni Irpef più elevati, subendo un incremento dell’aliquota media senza aver beneficiato di alcun miglioramento economico reale. Quando invece il reddito nominale è stabile o cresce meno dell’inflazione, le aliquote non si riducono in considerazione della diminuita capacità contributiva, determinando un prelievo proporzionalmente più alto. Questo effetto noto come ‘fiscal drag’ sta diventando pesante. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘L’inflazione gonfia l’Irpef: +21 miliardi in quattro anni Dimezzato l’effetto dei tagli’ – pag. 2 e Italia Oggi: ‘Taglio Irpef a effetto boomerang’ – pag. 25)

Bonus per chi rientra in Italia: arriva un doppio stop al cumulo

12 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 3

In arrivo una doppia stretta sui bonus per chi rientra in Italia. Fari puntati sulle possibilità di cumulo ancora presenti dopo la riforma degli impatriati arrivata con uno dei decreti attuativi della delega fiscale. Stop, quindi, all’ipotesi di aumentare a dismisura il vantaggio fiscale sommando insieme l’accesso al regime riservato ai nuovi ingressi e ai rientri con quello dei docenti e ricercatori. Ma scatterà anche lo sbarramento tra gli impatriati e quello dei cosiddetti Paperoni, che prevede una tassazione a imposta sostitutiva solo, però, in questo caso per i redditi prodotti all’estero. Con una preclusione destinata a scattare già dall’anno d’imposta 2024. È una delle novità contenute nel decreto fiscale atteso oggi in Consiglio dei ministri. Decreto che potrebbe essere sdoppiato rispetto all’altro provvedimento d’urgenza che contiene, tra l’altro, la proroga dell’entrata in vigore al 1°gennaio prossimo della sugar tax e l’atteso abbassamento dell’Iva al 5% delle cessioni di opere d’arte.

Condizionatori, meno bonus: nel 2025 agevolazioni ridotte

12 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour, Giovanni Parente - Pag. 8

Incentivi. Lo sconto più alto passa dal 65 al 50% ma per le seconde abitazioni non sarà possibile ottenere più del 36%. Il Superbonus resta solo per completare i lavori avviati entro il 15 ottobre 2024. Sono queste le nuove misure riservate agli sconti fiscali per l’installazione di condizionatori. L’ultima manovra nel tagliare gli sconti fiscali per l’edilizia non ha fatto eccezioni e ha considerato pure l’installazione dei condizionatori. Nel 2025 per sfruttare le detrazioni su questa tipologia di lavori le strade saranno due: il bonus ristrutturazioni ordinario e l’ecobonus. Entrambe presentano condizioni più sfavorevoli rispetto allo scorso anno. Partendo dal bonus ristrutturazioni, la detrazione riguarda l’installazione di condizionatori d’aria estivi, solo se con pompa di calore, anche non ad alta efficienza. L’intervento dovrà essere effettuato su unità immobiliari residenziali  e non sarà obbligatorio sostituire il vecchio impianto di climatizzazione invernale. Condizioni che, invece, sussistono per l’ecobonus. Quest’ultimo ha perso appeal in quanto presenta requisiti più stringenti ma non ha vantaggi in termini di percentuale di agevolazione. 

Per i redditi più elevati le spese edilizie entrano prima in dichiarazione

12 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Marcello Tarabusi - Pag. 8

Da quest’anno anche i bonus edilizi, compresi quelli sui condizionatori, rientrano nel tetto agli oneri detraibili per i redditi alti. Ma con un triplice vantaggio: incidono sul plafond solo per la rata annuale, a parità di costo generano una detrazione maggiore e il bonus non è soggetto al décalage oltre 120 mila euro di imponibile. Con il venir meno della cessione del credito e dello sconto in fattura, dal 2025 l’unico modo per godere del bonus sarà la tradizionale detrazione nel quadro E del 730 o nel quadro RP del modello Redditi. Ma tali spese saranno soggette al massimale introdotto dalla legge di Bilancio, a partire da quelle sostenute quest’anno: la circolare n. 6/E/2025 fa alcuni esempi proprio sull’interazione tra le agevolazioni e il nuovo plafond. 

Concordato preventivo in salvo per chi paga dopo avvisi bonari

12 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - M.Cerofolini, L.Pegorin e G.P.Ranocchi - Pag. 34

L’articolo 15 del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 giugno dispone che la notifica di un avviso bonario legato al mancato o tardivo versamento delle somme dovute sulla base della proposta di concordato preventivo biennale accettata dal contribuente non costituirà più causa di decadenza, a patto che si versi quanto richiesto entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione. Il correttivo all’articolo 15 dispone che la causa di decadenza si realizza solo se a seguito della notifica della comunicazione di irregolarità, il contribuente non provvede, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso bonario, al versamento degli importi dovuti sulla base dei valori concordati. La misura varrà anche per i soggetti che hanno aderito al Cpb per le annualità 2024-2025. Potranno formare oggetto di regolarizzazione tutte le violazioni legate ai controlli automatizzati, e quindi non solo quelle per omessi e carenti versamenti delle somme dovute a saldo, ma le medesime violazioni legate anche agli acconti. 

Transizione 4.0 con doppio codice tributo

12 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani - Pag. 34

Per la compensazione dei crediti su investimenti 4.0 realizzati nel 2025 si sdoppiano i codici tributo. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 41/E/2025, ha approvato il nuovo codice ‘7077’ da utilizzare nel mod. F24 per i crediti riconosciuti dal Mimit nel limite complessivo di spesa di 2,2 miliardi. Le imprese che non sono soggette al nuovo tetto, avendo ‘prenotato’ gli investimenti 4.0 entro il 31 dicembre 2024, continueranno invece ad utilizzare il codice ‘6936’. Si attende ora che il Mimit apra il portale per le comunicazioni con la nuova modulistica approvata lo scorso 15 maggio, indicando la data da cui decorrerà il termine di 30 giorni previsto per il reinvio delle domande prenotative da parte di chi le aveva già trasmesse con i vecchi moduli prima del 15 maggio. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Transizione 4.0, ecco il codice’ – pag. 27)

Bilanci intermedi in campo già con le semestrali 2025

12 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani, Franco Roscini Vitali - Pag. 35

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il principio contabile OIC 30 sui bilanci intermedi, applicabile obbligatoriamente dal 2026 ma con possibilità di adozione anticipata dal 2025. Il principio disciplina i criteri di redazione, valutazione e informativa per periodi contabili inferiori all’anno. Stabilisce che i bilanci intermedi seguano gli stessi criteri del bilancio d’esercizio, trattando il periodo come un autonomo esercizio. Ad esempio, svalutazioni o costi non capitalizzabili non possono essere rettificati nei bilanci successivi. Le imposte sul reddito sono calcolate usando un’aliquota effettiva annua stimata, per garantire coerenza con il bilancio finale. Il principio favorisce la comparabilità, specie per le società quotate su Euronext Growth Milan. È prevista la possibilità di semplificazione informativa per chi redige bilanci ordinari. La nota integrativa deve riportare eventuali effetti stagionali. L’OIC 30 non regola situazioni straordinarie come quelle previste dagli articoli 2446 e 2447 del Codice civile.(Ved. anche Italia Oggi: ‘Bilanci intermedi come il finale’ – pag. 29)

Commercialisti l’abilitazione torna al format originario

12 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Federica Micardi - Pag. 35

Con l’informativa 92 di ieri il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili comunica che per gli esami di abilitazione alla professione si torna a tre prove scritte. Le prove per l’accesso alla sezione A e alla sezione B dell’albo dovrebbero avere inizio per la prima sessione tra il 21 e il 31 luglio 2025 e per la seconda sessione intorno alla metà di novembre per la sezione A e nella seconda decade di novembre per la Sezione B. Da quest’anno l’esame torna a prevedere tre prove scritte e una prova orale, a differenza di quanto accaduto negli ultimi anni dove, per la pandemia, la prova era una, solo orale e svolta a distanza ad eccezione del 2024 che ha visto il ritorno in presenza con una prova scritta ed una orale. 

Bandi regionali, per le nuove imprese aiuti fino al 75%

12 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Roberto Lenzi - Pag. 38

Per favorire la nascita di nuove imprese gli incentivi arrivano fino al 75%. Sono diversi i bandi regionali che mettono a disposizione importanti risorse. Basilicata, Emilia-Romagna e Calabria scommettono sul futuro imprenditoriale locale con misure a sportello. La Basilicata, con una dote di 7 milioni, sostiene programmi di investimento tra 30 mila e 100 mila euro, con una copertura fino al 65% a fondo perduto. L’Emilia-Romagna finanza le Mpmi con sede legale o operativa in regione, costituite da meno di cinque anni. Finanziamenti agevolati al 75% a tasso zero, che arrivano all’80% per le imprese femminili, mentre il restante 25% o 20% sarà erogato con tasso ‘calmierato’. L’importo finanziabile va da 20 mila a 500 mila euro, con durata tra 18 e 96 mesi e possibilità di preammortamento fino a 12 mesi. La Calabria ha varato un bando per le start up che dispone di 15 milioni e prevede un contributo in conto capitale pari al 75% delle spese. I progetti devono avere un valore compreso tra 70 mila e 400 mila euro. 

Volano i risparmi all’estero

12 Giugno 2025 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 23

Volano i risparmi degli italiani all’estero. Ad evidenziarlo i dati resi noti dal Dipartimento delle Finanze del Mef all’interno delle analisi statistiche sulle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2023, nella specifica sezione ‘Attività estere di natura finanziaria e patrimoniale RW (valore finale) – IVIE e IVAFE’. Nel 2023 tra conti correnti, attività finanziarie e beni di varia natura come immobili ed oggetti preziosi, sono oltre 215 i miliardi di euro detenuti oltre confine dai contribuenti con un incremento di oltre 25 miliardi di euro rispetto al 2022. Riprende, inoltre, il trend in crescita del valore delle attività detenute fuori dai confini nazionali, in linea con quanto riscontrato anche nelle annualità 2021 e 2020, andamento interrotto solo nel 2022 in cui l’ammontare era invece diminuito di circa 12 miliardi di euro rispetto al 2021. In prima fila come ‘possessori’ delle attività finanziarie e dei beni vi sono i lavoratori dipendenti, seguiti da pensionati e ‘proprietari di fabbricati’. 

Pace fiscale entro luglio, al lavoro per definire il perimetro

12 Giugno 2025 | Italia Oggi - Cristina Bartelli - Pag. 23

Lavori di rifinitura e restyling per il disegno di legge sulla rottamazione 5 depositato in commissione Finanze al Senato. Tra i punti chiave: rateizzazione lunga solo per importi elevati, Durc rilasciato solo dopo il pagamento delle rate e divieto di accesso alla procedura per soggetti falliti. Il provvedimento, sostenuto dalla Lega, è portato avanti da Gusmeroli e Garavaglia e intende definire la platea e i criteri tecnici entro il mese di luglio, per poi confluire nella legge di Bilancio. L’intento è quello di superare il limite del 50% di adesione registrato nelle precedenti rottamazioni. Ancora da chiarire l’inclusione dei tributi locali e il trattamento delle cartelle di importo esiguo. La priorità è quella di un testo condiviso e definito. 

Riforma fiscale, arriva la proroga per ultimare entro dicembre 2026

12 Giugno 2025 | Italia Oggi - Giovanni Galli - Pag. 26

Più tempo per ultimare la riforma fiscale. Slitta di un anno, a dicembre 2026, l’attuazione della delega fiscale. A prevederlo un emendamento della relatrice al Ddl che modifica la legge delega al Governo per la riforma fiscale, approvato ieri dalla commissione Finanze della Camera. L’emendamento proroga da 24 a 36 mesi i tempi entro i quali l’Esecutivo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi sulla revisione del sistema tributario. Viene concesso più tempo anche per l’adozione dei testi unici, il cui termine è, di conseguenza, prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. 

Visto di conformità per la carta

12 Giugno 2025 | Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 26

Il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale approvato lo scorso 5 giugno dal Consiglio dei ministri ha introdotto l’obbligo di attestare la conformità dei documenti analogici, allegati all’atto depositato, detenuti dal difensore del contribuente nell’ambito del processo tributario. L’attestazione è rilasciabile, alternativamente, o in sede di elencazione degli allegati o in un documento a parte. La finalità di questa attestazione è scongiurare l’inutilizzabilità di detti documenti ai fini probatori. Non si tratta della nota attestazione di conformità del ricorso ma di quella relativa ai documenti utilizzati dal difensore in assenza della quale il giudice adito non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata, nel fascicolo telematico, la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore. 

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Novità in tema di detrazioni - Legge di Bilancio 2025

31 Maggio 2025 |

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025 in materia di:

  • limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta;
  • detrazioni per la frequenza scolastica;
  • detrazioni per il mantenimento dei cani guida.

 

RIORDINO DELLE DETRAZIONI

 

Riordino delle detrazioni sui redditi delle persone fisiche. A decorrere dal 1°gennaio scorso, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, l’art. 16-ter del Tuir stabilisce alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:

  • il reddito complessivo del contribuente;
  • il numero di figli fiscalmente a carico.

Viene prevista, in sostanza, una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.

Il nuovo articolo 16-ter del Tuir prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico.

L’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando l’importo base, determinato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16-ter del Tuir in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente, indicato nel successivo comma 3, il quale varia in base al numero dei figli a carico nei quali sono compresi quelli adottivi. 

La manovra 2025 ha incluso i figli conviventi del coniuge deceduto fra i soggetti per i quali spettano le agevolazioni per i familiari a carico dell’articolo 12.

Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico, in base al quale determinare il coefficiente da applicare ai sensi del comma 3, il contribuente deve fare riferimento al numero dei figli  che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili. Nel computo rilevano tutti i figli a carico anche qualora gli stessi siano a carico solo per una parte dell’anno. Inoltre, i figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale o perché i figli hanno superato i requisiti d’età previsti dall’articolo 12, comma 1, del Tuir. 

Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, il contribuente deve: quantificare l’importo base, a seconda del reddito complessivo posseduto e applicare all’importo base il coefficiente di cui al comma 3, individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico. 

Il risultato ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante. 

Nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo, il contribuente può individuare, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini della detrazione. In tale ipotesi, pertanto, il contribuente potrà scegliere di considerare le spese che danno diritto ad una maggiore detrazione dall’imposta lorda.  

Il comma 4 dell’articolo 16-ter del Tuir stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative, le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.

Sono escluse dall’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie.

Con riferimento alle spese detraibili in più annualità, invece, il comma 5 dell’articolo 16-ter del Tuir prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Inoltre, sono in ogni caso esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. 

Sono altresì escluse dal computo le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024. 

Il contribuente con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, ma non superiore a 120 mila euro, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter e beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per l’intero importo. 

Per i soggetti, invece, che nell’anno di riferimento hanno percepito un reddito complessivo superiore a 120 mila euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter, beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila. 

 

DETRAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA

 

La manovra 2025 ha previsto l’innalzamento a 1.000 euro del limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica per le quali spetta la detrazione.  

A partire dal 1°gennaio 2025, pertanto, le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER NON VEDENTI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA

 

Il comma 229 della legge di Bilancio 2025 ha stabilito che dall’imposta ‘lorda si detrae, nella misura forfettaria di euro 1.100 la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida’. 

Con la modifica normativa si incrementa l’ammontare della detrazione forfettaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Il valore di 1.000 euro viene innalzato a 1.100 euro e viene eliminata la parte delle disposizioni che prevedeva l’attribuzione delle predette sanzioni nel limite di spesa di 290 mila euro annui. 

Non rilevando la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida ai fini della fruizione della detrazione forfettaria in parola, la suddetta spesa non concorre alla quantificazione del limite massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, per i contribuenti con reddito complessivo a 75 mila euro nell’anno di riferimento.

Resta fermo che la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro ovvero per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120 mila euro.

Decreto ‘Salva-infrazioni’ convertito dalla legge n. 166/2024 - Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’Iva

31 Maggio 2025 |

Il decreto ‘Salva-infrazioni’ è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 14 novembre 2024. Tale legge ha introdotto l’art. 16-ter avente ad oggetto il ‘Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’Iva’.

Con questa norma il legislatore ha inteso dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 2020, relativa alla questione pregiudiziale sollevata dalla Suprema corte in merito alla compatibilità della previsione di cui all’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988 con i principi di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (c.d. ‘direttiva Iva’). Si tratta della previsione secondo cui erano da ritenersi non rilevanti, ai fini Iva, ‘i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo’. 

La nuova legge che interviene sulle operazioni riguardanti il distacco o il prestito di personale effettuato tra due soggetti abroga l’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988. Per effetto di tale abrogazione, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a partire dal 1°gennaio 2025 diventano prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva.

Con la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne uniformità di azione. Il documento di prassi amministrativa esamina, in  particolare: 

  • il trattamento Iva delle operazioni di distacco o prestito di personale;
  • la decorrenza delle novità;
  • altre forme di messa a disposizione del personale: codatorialità e avvalimento.

 

TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI DI DISTACCO O PRESTITO DI PERSONALE

 

Al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea il Dl ‘Salva-infrazioni’ ha abrogato l’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988, facendo rientrare nel campo di applicazione dell’imposta i distacchi o prestiti di personale effettuati verso corrispettivo.

L’operazione di distacco o prestito di personale, per effetto della nuova legge, risulta essere rilevante ai fini Iva al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali previsti.

 

Requisito soggettivo

Laddove il datore di lavoro svolga in via esclusiva o prevalente attività d’impresa o di lavoro autonomo, il requisito soggettivo, ai fini dell’assoggettamento a Iva dell’operazione di distacco di personale, deve ritenersi soddisfatto, considerata la natura di soggetto passivo Iva dello stesso. 

Il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta deve ritenersi sussistente anche quando il datore di lavoro sia un ente non commerciale che svolge, tuttavia, in via non prevalente, anche attività d’impresa e l’operazione di distacco di personale venga effettuata nell’ambito di tale ultima attività. 

Se il datore di lavoro distaccante è un ente non commerciale, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese le sole operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole. 

Il requisito soggettivo è da ritenersi implicitamente integrato anche qualora il personale distaccato sia afferente all’attività di impresa svolta dall’ente non commerciale. Nel caso in cui, invece, l’operazione di distacco sia effettuata dagli enti non commerciali nell’ambito di attività diverse da quelle d’impresa l’operazione è da ritenersi fuori campo Iva, sempreché il distacco o il prestito di personale sia effettuato dall’ente in assenza di una organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione del servizio di prestito di personale. 

Sono in ogni caso da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’imposta le operazioni di distacco o prestito di personale effettuate tra società partecipanti al medesimo gruppo Iva.

 

Requisito oggettivo

Il distacco o prestito di personale effettuato ‘verso corrispettivo’ costituisce una prestazione di servizi. Come indicato dai giudici unionali nella sentenza San Domenico Vetraria, sussiste il nesso diretto tra il distacco o prestito di personale, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall’altro, quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa. Tale condizione si verifica anche quando l’operazione è effettuata a fronte del solo rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato. 

Qualora il personale, per esigenze produttive della distaccante, fosse, invece, distaccato presso altra impresa, utilizzatrice dello stesso, senza che per l’operazione sia previsto uno specifico corrispettivo – neanche il rimborso del costo sostenuto dal datore di lavoro per il personale distaccato – l’operazione effettuata a titolo gratuito nell’interesse dell’impresa distaccante è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto non qualificabile come prestazione di servizi ‘a titolo oneroso’. 

 

Requisito territoriale

Il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi effettuata nel territorio dello Stato. Per le sole prestazioni rese nei confronti di committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Ue, tuttavia, vige la deroga di cui all’art. 7-septies del decreto Iva.

I distacchi di personale si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando:

  • sono eseguiti a favore di un distaccatario soggetto passivo Iva stabilito in Italia; oppure
  • da un prestatore/distaccante soggetto passivo Iva stabilito in Italia, a favore di un committente/distaccatario non soggetto passivo Iva, domiciliato o residente nel territorio dell’Unione europea. 

Non è invece soggetto all’Iva il distacco di personale effettuato nei confronti di un committente/distaccatario, non soggetto passivo, domiciliato o residente fuori dell’Unione europea, anche qualora il prestatore/distaccante sia un soggetto passivo Iva stabilito in Italia. 

 

DECORRENZA DELLE NOVITA’

 

Le novità sul trattamento, ai fini Iva, delle operazioni di distacco o prestito di personale si applicano dai distacchi o prestito di personale effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2025. Significa che per i contratti stipulati prima continua a trovare applicazione la vecchia normativa. La nuova norma si applica, inoltre, ai rinnovi che intervengono successivamente al 1°gennaio 2025, anche se riferiti a contratti conclusi tra le parti prima di tale data. 

Per i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 1°gennaio 2025, il secondo periodo dell’art. 16-ter del decreto ‘Salva-infrazioni’ dispone una specifica clausola di salvaguardia che, al fine di tutelare il legittimo affidamento, fa salve le seguenti operazioni di distacco o prestito di personale:

  • le operazioni per le quali è stata applicata l’Iva, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza C-94/19;
  • le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva, effettuate ai sensi della finanziaria 1988. 

La salvaguardia non si estende anche alle pregresse operazioni di distacco o prestito di personale il cui trattamento, ai fini Iva, è stato oggetto di contestazione da parte del Fisco. 

 

CODATORIALITA’ E AVVALIMENTO DI PERSONALE

 

Il regime della codatorialità, solitamente utilizzato dalle imprese appartenenti a una rete d’imprese, ha caratteristiche diverse dal distacco di personale. Ciascuna impresa retista aderente alla codatorialità e del conseguente regime di responsabilità solidale tra le stesse previsto, resta responsabile del pagamento degli oneri legati all’utilizzo del singolo lavoratore. Il pagamento ‘per intero’ effettuato da una delle imprese retiste aderenti, legittima la medesima impresa all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti delle altre imprese codatrici, al fine di ottenere il rimborso della parte degli oneri legati all’utilizzo del lavoratore dipendente in favore delle altre imprese retiste. 

Il pagamento di tali addebiti alle altre imprese codatrici costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell’Iva. 

Per l’avvalimento occorre fare una distinzione tra quello previsto dall’articolo 104, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e quello tra pubbliche amministrazioni. Nel primo caso la messa a disposizione di personale per mezzo di tale istituto rileva ai fini dell’Iva, se effettuata a titolo oneroso e se si verificano congiuntamente i requisiti soggettivo e territoriale sopra richiamati. Diversamente, l’avvalimento tra PA è un istituto attraverso il quale l’amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione a essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata  la funzione stessa. 

Anche per questa forma di avvalimento, ai fini dell’Iva, tale operazione costituisce una prestazione di servizi al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali. Il requisito soggettivo si intende sempre soddisfatto nel caso in cui tale soggetto sia una società ‘in house’. In merito al requisito oggettivo, invece, occorre verificare se le disposizioni normative o i protocolli d’intesa che disciplinano l’avvalimento di personale prevedano l’erogazione di risorse finanziarie da parte di un’amministrazione pubblica in favore del soggetto avvalso e se tale erogazione ne costituisce il corrispettivo, in base ai criteri individuati con la circolare n. 34/E/2013.

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